{"id":2841,"date":"2026-06-17T07:30:00","date_gmt":"2026-06-17T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/?p=2841"},"modified":"2026-06-18T10:19:59","modified_gmt":"2026-06-18T08:19:59","slug":"voli-cancellati-istruzioni-per-luso-vacanze-le-linee-guida-della-commissione-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/?p=2841","title":{"rendered":"Accordo sui diritti dei passeggeri aerei: maggiori tutele per i viaggiatori. Voli cancellati, istruzioni per l&#8217;uso"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell&#8217;approfondimento di oggi parliamo dell&#8217;accordo raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio sui diritti dei passeggeri aerei, confermando il risarcimento per ritardi oltre tre ore, rimborsi pi\u00f9 rapidi e prezzi pi\u00f9 chiari. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A seguire, con l&#8217;aiuto del sito <a href=\"https:\/\/www.helpconsumatori.it\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.helpconsumatori.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Helpconsumatori.it<\/a>, cerchiamo di fornire alcuni consigli utili da seguire in caso di cancellazione dei voli aerei. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infine riporteremo le linee guida della Commissione europea per il settore dei trasporti e del turismo dell&#8217;Ue, che affrontano le conseguenze della guerra in Medio Oriente e dei problemi legati al rincaro dei carburanti, analizzate e commentate delle associazioni dei consumatori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.europarl.europa.eu\/news\/it\/press-room\/20260601IPR44411\/accordo-sui-diritti-dei-passeggeri-aerei-maggiori-tutele-per-i-viaggiatori\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.europarl.europa.eu\/news\/it\/press-room\/20260601IPR44411\/accordo-sui-diritti-dei-passeggeri-aerei-maggiori-tutele-per-i-viaggiatori\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Accordo sui diritti dei passeggeri aerei: maggiori tutele per i viaggiatori (Comunicato stampa Parlamento europeo)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mantenuta la soglia di tre ore di ritardo per ottenere un risarcimento<\/li>\n\n\n\n<li>Istruzioni chiare per i passeggeri su come richiedere il risarcimento alle compagnie aeree<\/li>\n\n\n\n<li>Nessun costo per l\u2019assegnazione del posto ai minori di 14 anni accanto all\u2019accompagnatore<\/li>\n\n\n\n<li>Prezzo del biglietto trasparente e comprensivo del bagaglio a mano<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019accordo provvisorio sulla revisione delle norme sui diritti dei passeggeri aerei, raggiunto dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio, ha ottenuto il sostegno unanime della delegazione del Parlamento europeo. L\u2019intesa mira a rafforzare la tutela dei passeggeri in caso di interruzioni del viaggio, come negato imbarco, ritardi o cancellazioni dei voli. Le norme non venivano aggiornate dal 2004.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Risarcimenti e obbligo di assistenza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I negoziatori del Parlamento hanno respinto i tentativi di indebolire i diritti dei passeggeri aerei. In base all\u2019accordo, i viaggiatori mantengono il diritto al rimborso o a un volo alternativo in caso di cancellazione, e possono chiedere un risarcimento in caso di ritardo superiore a tre ore, cancellazione del volo meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il risarcimento per voli in ritardo o cancellati dipender\u00e0 dalla distanza del volo: 250 euro per tratte fino a 1.500 km, 400 euro per tratte tra 1.500 e 3.500 km e 600 euro per tutte le tratte pi\u00f9 lunghe. Le compagnie aeree potranno ridurre il risarcimento del 50% per i voli pi\u00f9 lunghi se ai passeggeri viene offerto un volo alternativo verso la destinazione finale o se il ritardo all\u2019arrivo non supera le quattro ore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le compagnie potranno tuttavia evitare il pagamento del risarcimento se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali fuori dal loro controllo. Le nuove norme includeranno un elenco, non esclusivo, di tali circostanze, tra cui calamit\u00e0 naturali, guerre, condizioni meteorologiche, comportamenti indisciplinati dei passeggeri o scioperi degli aeroporti, dei servizi di navigazione aerea o di assistenza a terra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tutti i casi, gli operatori aerei avranno l\u2019obbligo di assistere i passeggeri bloccati fornendo bevande ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, se necessario in caso di ritardi prolungati, un pernottamento fino a un massimo di tre notti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rimborsi pi\u00f9 rapidi e semplici<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le compagnie aeree dovranno fornire elettronicamente ai passeggeri interessati da ritardi o cancellazioni istruzioni chiare su come presentare una richiesta di risarcimento entro quattro giorni dal termine del viaggio. I deputati hanno garantito che i passeggeri non siano obbligati a creare un account utente o a utilizzare una specifica applicazione per ricevere tali informazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I passeggeri avranno nove mesi di tempo per presentare la richiesta di risarcimento, mentre le compagnie avranno 30 giorni per pagare o invocare circostanze eccezionali, spiegando il motivo del mancato risarcimento e indicando le modalit\u00e0 di reclamo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Protezione dei passeggeri vulnerabili<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I deputati hanno garantito che le persone con disabilit\u00e0 e a mobilit\u00e0 ridotta abbiano diritto al risarcimento, al reindirizzamento e all\u2019assistenza da parte della compagnia aerea se perdono il volo a causa del mancato supporto dell\u2019aeroporto per raggiungere il gate in tempo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hanno inoltre fatto in modo che le famiglie non vengano separate nell\u2019assegnazione dei posti, obbligando le compagnie a far sedere gratuitamente accanto al minore di et\u00e0 inferiore a 14 anni la persona che lo accompagna. Lo stesso diritto si applicher\u00e0 alle persone con disabilit\u00e0 e a mobilit\u00e0 ridotta e alle donne in gravidanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nuovi diritti per i passeggeri<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le nuove norme includono il diritto di portare a bordo gratuitamente un oggetto personale, come una piccola borsa o uno zaino. Inoltre, su richiesta dei deputati, sar\u00e0 rafforzata la trasparenza e la comparabilit\u00e0 dei prezzi dei biglietti: compagnie aeree, intermediari e motori di ricerca dovranno mostrare fin dall\u2019inizio della prenotazione il prezzo comprensivo del bagaglio a mano. I negoziatori hanno concordato che le compagnie possano offrire tariffe pi\u00f9 basse ai passeggeri che scelgono volontariamente di viaggiare senza bagaglio a mano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I passeggeri non dovranno pi\u00f9 pagare costi aggiuntivi per correggere errori di battitura nel nome o per ottenere una carta d\u2019imbarco stampata dopo aver effettuato il check-in. I deputati hanno inoltre garantito il diritto di ottenere automaticamente una carta d\u2019imbarco digitale senza ulteriori richieste n\u00e9 obbligo di creare un account o usare un\u2019app dedicata. Inoltre, nessun passeggero potr\u00e0 essere escluso dall\u2019imbarco perch\u00e9 utilizza una versione stampata della carta d\u2019imbarco digitale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Prossime tappe<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019accordo provvisorio raggiunto in sede di conciliazione dovr\u00e0 essere confermato sia dal Parlamento sia dal Consiglio entro le prossime sei settimane, con possibilit\u00e0 di proroga di altre due settimane. Le due istituzioni voteranno successivamente il testo comune dopo la revisione giuridico-linguistica. Il Parlamento europeo prevede di votare l\u2019accordo durante la plenaria di luglio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.helpconsumatori.it\/viaggi\/trasporti\/volo-cancellato-cosa-fare-a-cosa-hai-diritto-e-come-ottenere-il-rimborso-passo-dopo-passo\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.helpconsumatori.it\/viaggi\/trasporti\/volo-cancellato-cosa-fare-a-cosa-hai-diritto-e-come-ottenere-il-rimborso-passo-dopo-passo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Volo cancellato: cosa fare, a cosa hai diritto e come ottenere il rimborso passo dopo passo (Helpconsumatori.it)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Arrivare in aeroporto o ricevere una notifica improvvisa che annuncia la cancellazione del proprio volo \u00e8 un\u2019esperienza che pu\u00f2 trasformare un viaggio pianificato, un incontro di lavoro o una vacanza in famiglia in un momento di grande incertezza e di stress.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In situazioni come queste, la confusione su come agire e su quali siano i passi immediati da compiere, \u00e8 comune. Questo articolo si propone come uno strumento pratico, utile ai passeggeri, in caso di volo cancellato. Vedremo nel dettaglio cosa prevede la normativa, quando scatta il diritto all\u2019indennizzo e come procedere per ottenere il rimborso passo dopo passo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La normativa europea: il Regolamento CE 261\/2004<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tutela dei passeggeri in caso di disservizi aerei \u00e8 garantita dal&nbsp;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=celex:32004R0261\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=celex:32004R0261\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Regolamento CE 261\/2004<\/a>. Questa norma vincolante garantisce ai passeggeri il diritto ad una compensazione pecuniaria che va da 250\u20ac a 600\u20ac in caso di ritardo prolungato, negato imbarco per overbooking o cancellazione del volo senza preavviso. La normativa non dipende dalla nazionalit\u00e0 del passeggero, ma si applica a chiunque viaggi su:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Voli in partenza da un aeroporto in territorio UE, indipendentemente dalla compagnia scelta.<\/li>\n\n\n\n<li>Voli in arrivo in un aeroporto UE&nbsp;provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario.<\/li>\n\n\n\n<li>Tratte Extra-UE, purch\u00e9 il volo sia operato da una compagnia europea.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 bene precisare che il Regolamento Europeo stabilisce diritti che prevalgono sulle condizioni contrattuali delle singole compagnie aeree. Si vuole garantire in questo modo una protezione uniforme, indipendentemente dal paese di origine del vettore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Volo cancellato: i diritti immediati del passeggero<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In caso di volo cancellato il vettore aereo \u00e8 legalmente obbligato ad offrire al passeggero una scelta tra queste opzioni alternative:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rimborso integrale del biglietto:&nbsp;da corrispondere entro 7 giorni, includendo anche le tasse aeroportuali;<\/li>\n\n\n\n<li>Riprotezione sul primo volo disponibile:&nbsp;per la stessa destinazione, alle condizioni pi\u00f9 simili possibili rispetto al volo originale;<\/li>\n\n\n\n<li>Riprotezione in una data successiva:&nbsp;a scelta del passeggero, ma soggetta a disponibilit\u00e0 di posti.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spetta, inoltre, una&nbsp;compensazione pecuniaria&nbsp;che pu\u00f2 arrivare fino a 600\u20ac in mancanza di un preavviso di 14 giorni. \u00c8 fondamentale sottolineare che la facolt\u00e0 di scelta tra le diverse opzioni di assistenza spetta esclusivamente al passeggero. La compagnia aerea non pu\u00f2, in alcun modo, agire per conto dell\u2019utente n\u00e9 imporre una soluzione alternativa senza il suo esplicito consenso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nota informativa:&nbsp;\u00c8 prassi comune per alcuni vettori proporre voucher o crediti di viaggio in alternativa alla restituzione del rimborso in contanti. Tuttavia questo \u00e8 un diritto sancito dalla normativa vigente e non pu\u00f2 essere sostituito con voucher o crediti di viaggio, a meno che il passeggero non acconsenta esplicitamente e liberamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Assistenza in aeroporto durante l\u2019attesa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tutti i casi di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a ricevere assistenza gratuita durante l\u2019attesa del nuovo volo, e questo include:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pasti e bevande:&nbsp;adeguati alla durata dell\u2019attesa, solitamente forniti tramite voucher;<\/li>\n\n\n\n<li>Comunicazioni:&nbsp;accesso a due chiamate telefoniche, email o fax;<\/li>\n\n\n\n<li>Sistemazione e trasporti:&nbsp;hotel e trasferimenti da\/per l\u2019aeroporto se il volo di riprotezione \u00e8 previsto per il giorno successivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso in cui la compagnia non fornisca assistenza immediata, il passeggero pu\u00f2 provvedere autonomamente e richiedere il rimborso dei costi. \u00c8 indispensabile conservare ogni&nbsp;ricevuta&nbsp;per documentare che le spese sostenute siano state necessarie e ragionevoli.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La compensazione pecuniaria: quando spetta e quanto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come precedentemente accennato, se la cancellazione viene comunicata con meno di 14 giorni di preavviso, il passeggero pu\u00f2 avere diritto a una compensazione pecuniaria fissa, aggiuntiva al rimborso del biglietto. Gli importi sono, infatti, determinati dalla distanza della tratta e non dal costo del biglietto.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>250,00 euro per voli fino a 1.500 km;<\/li>\n\n\n\n<li>400,00 euro per voli intracomunitari oltre 1.500 km, e per tutti gli altri voli tra 1.500 e 3.500 km;<\/li>\n\n\n\n<li>600,00 euro per voli oltre 3.500 km (al di fuori dell\u2019Unione Europea).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 bene ricordare che,&nbsp;per i voli intercontinentali, la compensazione pu\u00f2 essere ridotta del 50% se la compagnia aerea propone un volo alternativo che arrivi a destinazione entro 4 ore successive rispetto all\u2019orario di arrivo previsto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quando la compagnia non \u00e8 tenuta al rimborso volo cancellato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La compagnia aerea non \u00e8 tenuta a corrispondere al passeggero la compensazione pecuniaria in presenza delle cosiddette \u201ccircostanze eccezionali\u201d, pur dovendo garantire il rimborso del biglietto o la riprotezione. Tra queste rientrano:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Meteo estremo: Tempeste, nebbia fitta o neve intensa.<\/li>\n\n\n\n<li>Scioperi esterni: Disagi causati da mobilitazioni dei controllori di volo o del personale aeroportuale (non della compagnia stessa).<\/li>\n\n\n\n<li>Instabilit\u00e0 politica, conflitti o emergenze sanitarie.<\/li>\n\n\n\n<li>Chiusure dello spazio aereo per motivi di sicurezza,<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Problemi tecnici ordinari o carenze di personale sono, invece, considerati responsabilit\u00e0 della compagnia, secondo le sentenze della Corte di giustizia dell\u2019UE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Come presentare il reclamo alla compagnia aerea<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per poter avviare una procedura di reclamo in autonomia, il passeggero deve seguire questi passaggi:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Raccogliere la documentazione prima di lasciare l\u2019aeroporto: biglietto, carta d\u2019imbarco, eventuale comunicazione scritta della cancellazione, ricevute di spese sostenute durante l\u2019attesa;<\/li>\n\n\n\n<li>Contattare la compagnia aerea per iscritto \u2013 preferibilmente via email o tramite modulo reclami presente sul sito ufficiale della compagnia \u2013 specificando: numero e data del volo, aeroporto, orario programmato, motivo del reclamo e importo richiesto ai sensi del Regolamento CE 261\/2004;<\/li>\n\n\n\n<li>Conservare una copia del reclamo inviato e annotare la data di invio;<\/li>\n\n\n\n<li>Attendere la risposta: le compagnie aeree hanno fino a 30 giorni per rispondere, anche se in pratica i tempi sono spesso pi\u00f9 lunghi;<\/li>\n\n\n\n<li>In caso di risposta positiva, seguire le istruzioni della compagnia per ricevere il rimborso;<\/li>\n\n\n\n<li>In caso di risposta negativa o assenza di risposta, procedere con ulteriori fasi di tutela illustrate di seguito<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cosa fare se la compagnia non risponde o rifiuta il reclamo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se la compagnia rifiuta la richiesta o non fornisce alcun riscontro, esistono altre opzioni per il passeggero:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Reclamo all\u2019ENAC&nbsp;(Ente Nazionale per l\u2019Aviazione Civile): l\u2019Autorit\u00e0 Italiana di vigilanza sull\u2019aviazione civile riceve i reclami dei passeggeri e pu\u00f2 intervenire nei confronti delle compagnie aeree. Il servizio \u00e8 gratuito;<\/li>\n\n\n\n<li>Ricorso al Giudice di Pace:&nbsp;I passeggeri possono rivolgersi al Giudice di Pace senza necessit\u00e0 di un avvocato. I costi sono limitati;<\/li>\n\n\n\n<li>Servizi specializzati nel recupero dei rimborsi:&nbsp;esistono&nbsp;servizi specializzati nel recupero rimborsi&nbsp;che si occupano professionalmente di questo tipo di reclami per conto dei passeggeri. Operano generalmente senza costi anticipati per il passeggero, trattenendo una percentuale solo in caso di successo. Esistono inoltre claim company che operano in maniera totalmente gratuita, senza costi per il passeggero n\u00e9 trattenute, come ad esempio RimborsamiTu.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La scelta tra queste diverse opzioni di ricorso, dipende dalla complessit\u00e0 del disservizio, dalla disponibilit\u00e0 di tempo del passeggero, e dal suo grado di confidenza con gli iter burocratici e normativi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>I termini di prescrizione: entro quando fare reclamo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In merito alle tempistiche \u00e8 essenziale considerare che il diritto alla compensazione \u00e8 soggetto a precisi termini di prescrizione. In Italia, la normativa prevede un limite di due anni dalla data del volo per avanzare la richiesta; trascorso tale periodo, il vettore pu\u00f2 legittimamente respingere l\u2019istanza. \u00c8 auspicabile un\u2019azione tempestiva da parte del passeggero, poich\u00e9 facilita notevolmente il reperimento della documentazione necessaria al corretto svolgimento della pratica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/adiconsum.it\/trasporto-aereo-la-commissione-ue-difende-i-diritti-dei-passeggeri-contro-cancellazioni-e-rincari-dei-voli-per-la-crisi-in-medio-oriente\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/adiconsum.it\/trasporto-aereo-la-commissione-ue-difende-i-diritti-dei-passeggeri-contro-cancellazioni-e-rincari-dei-voli-per-la-crisi-in-medio-oriente\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Trasporto aereo: la Commissione UE difende i diritti dei passeggeri contro cancellazioni e rincari dei voli per la crisi in Medio Oriente (Adiconsum.it)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Commissione europea ha pubblicato delle linee guida sul trasporto aereo per chiarire l\u2019applicazione delle norme gi\u00e0 esistenti sui diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni e rincari dei voli dovuti alla crisi in Medio Oriente. Non si tratta di nuove regole, ma di indicazioni interpretative rivolte alle compagnie aeree. Vediamo nel dettaglio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019iniziativa della Commissione europea<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Commissione ha voluto definire con precisione il \u201cmargine di manovra\u201d dei vettori, distinguendo tra:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>una reale carenza di carburante (che potrebbe configurarsi come circostanza straordinaria);<\/li>\n\n\n\n<li>il semplice aumento del prezzo del jet fuel (che non \u00e8 considerato circostanza straordinaria).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la Commissione, gli attuali rincari e cancellazioni di rotte sono legati principalmente all\u2019aumento dei costi del carburante, non a una mancanza di disponibilit\u00e0. Di conseguenza, le compagnie restano obbligate a rimborsare i passeggeri e a riconoscere le compensazioni previste dal Regolamento 261\/2004,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Diritti dei passeggeri aerei (Regolamento 261\/2004)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche in caso di cancellazioni dovute alla crisi attuale, i passeggeri mantengono tutti i diritti previsti dal Regolamento europeo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Scelta tra rimborso del biglietto, riprotezione su un altro volo o ritorno al punto di partenza.<\/li>\n\n\n\n<li>Assistenza in aeroporto (pasti, alloggio, trasferimenti se necessario).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Compensazione economica (250-600 \u20ac a seconda della distanza)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Spetta se la cancellazione \u00e8 comunicata meno di 14 giorni prima della partenza.<\/li>\n\n\n\n<li>Non spetta se la compagnia offre una riprotezione adeguata o dimostra \u201ccircostanze eccezionali\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>La Commissione chiarisce che una carenza locale di carburante che impedisce l\u2019operativit\u00e0 del volo pu\u00f2 essere considerata circostanza eccezionale.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rincari del carburante<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gli aumenti dei prezzi del carburante non esonerano le compagnie dal pagare la compensazione.<\/li>\n\n\n\n<li>Le compagnie possono per\u00f2 adeguare le tariffe dei nuovi biglietti per riflettere i costi pi\u00f9 alti.<\/li>\n\n\n\n<li>Vietato aumentare retroattivamente il prezzo dopo l\u2019acquisto o applicare supplementi carburante non indicati chiaramente all\u2019inizio della prenotazione.<\/li>\n\n\n\n<li>Tutti i costi obbligatori devono essere inclusi nel prezzo finale mostrato fin dal primo passo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rimborsi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Devono essere effettuati preferibilmente in denaro. I voucher sono possibili solo con consenso esplicito del passeggero e devono essere chiari, flessibili e facilmente rimborsabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pacchetti turistici (Direttiva 2015\/2302)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i pacchetti vacanza gi\u00e0 acquistati \u00e8 possibile un aumento di prezzo legato al carburante solo se:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00c8 espressamente previsto dal contratto.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019aumento deriva direttamente dalla variazione del costo del trasporto o dell\u2019energia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Soglie:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fino all\u20198% del prezzo totale: l\u2019aumento pu\u00f2 essere applicato senza consenso del viaggiatore.<\/li>\n\n\n\n<li>Oltre l\u20198%: il consumatore pu\u00f2 accettare o recedere gratuitamente.<\/li>\n\n\n\n<li>Se i costi del carburante diminuiscono, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019aumento deve essere comunicato almeno 20 giorni prima della partenza, con motivazione e calcolo dettagliato. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie (prima della partenza), sia l\u2019organizzatore che il viaggiatore possono recedere: rimborso entro 14 giorni (o voucher su base volontaria).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Misure di flessibilit\u00e0 per le compagnie<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Deroga temporanea agli obblighi ReFuelEU Aviation: le compagnie possono trasportare carburante extra per motivi di sicurezza.<\/li>\n\n\n\n<li>Flessibilit\u00e0 sugli slot aeroportuali: niente penalit\u00e0 se non si usano le bande orarie a causa della scarsit\u00e0 di carburante.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ha fornito indicazioni aggiornate sull\u2019uso sicuro del Jet A.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Raccomandazioni della Commissione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Compagnie aeree e tour operator devono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fornire informazioni chiare e tempestive sui diritti.<\/li>\n\n\n\n<li>Garantire canali di contatto facilmente accessibili.<\/li>\n\n\n\n<li>Applicare gi\u00e0 ora le nuove regole sui voucher (pi\u00f9 tutelanti per i consumatori).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questi orientamenti rafforzano la tutela dei consumatori in un momento di incertezza, ricordando che i diritti dei passeggeri e dei turisti non sono sospesi dalla crisi geopolitica.<br><br><strong><a href=\"https:\/\/www.helpconsumatori.it\/primo-piano\/viaggi-e-vacanze-piccola-guida-per-i-turisti-in-un-contesto-di-crisi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Viaggi e vacanze, piccola guida per i turisti in un contesto di crisi (Helpconsumatori.it)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sulla base delle linee guida della Commissione europea, Helpconsumatori.it pubblica la guida diffusa dal Codacons, che riepiloga le informazioni utili su&nbsp;diritti, rimborsi, risarcimenti e assicurazioni: un vademecum per capire come orientarsi in vista di viaggi e vacanze.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Viaggi e vacanze \u201cfai da te\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chi ha acquistato autonomamente una vacanza, in caso di cancellazione del volo ha diritto al<strong>&nbsp;rimborso del prezzo del biglietto o all\u2019imbarco su un volo alternativo<\/strong>&nbsp;quanto prima possibile, oppure a un volo alternativo in una data successiva pi\u00f9 conveniente per il passeggero. Se la cancellazione avviene a ridosso della partenza, quando il passeggero \u00e8 gi\u00e0 in aeroporto, si ha diritto anche all\u2019<strong>assistenza<\/strong>&nbsp;sottoforma di pasti, sistemazione in albergo, trasferimenti, ecc. Il diritto al risarcimento fino a 600 euro a passeggero \u2013 cosa diversa dal rimborso \u2013 \u00e8 previsto&nbsp;<strong>se la cancellazione non rientra nelle \u201ccircostanze eccezionali\u201d<\/strong>: la carenza di carburante lo \u00e8, mentre la decisione della compagnia aerea di tagliare voli a causa del caro-jet fuel non rientra nelle circostanze eccezionali, come specificato in questi giorni dall\u2019Ue. Illegittimi inoltre i supplementi carburante richiesti dai vettori aerei in una fase successiva all\u2019acquisto del biglietto, a meno che il consumatore non abbia espressamente accettato tale clausola su base volontaria al momento della prenotazione. Chi ha prenotato strutture ricettive e pagato altri servizi turistici, nel caso in cui non riesca a raggiungere il luogo di destinazione a causa della cancellazione del volo, potrebbe perdere quanto versato, a meno che non abbia stipulato una apposita assicurazione di viaggio o le condizioni di contratto prevedano la rimborsabilit\u00e0 totale o parziale in caso di annullamento anticipato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Assicurazione di viaggio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di stipulare una assicurazione sui viaggi occorre ricordare che tali polizze hanno un costo (in media&nbsp;<strong>tra il 3% e l\u20198% dell\u2019intero viaggio<\/strong>),&nbsp;<strong>non coprono tutti i rischi<\/strong>&nbsp;e prevedono franchigie, massimali ed esclusioni. L\u2019assicurazione rimborsa le spese sostenute per acquisto di voli, strutture ricettive, penali di agenzie di viaggio o tour operator, e servizi turistici gi\u00e0 pagati, ma prevedono una serie di esclusioni e limitazioni: la paura di viaggiare, il timore di imprevisti per le nuove condizioni geopolitiche o semplicemente un cambiamento di idea, non sono condizioni che giustificano il rimborso delle spese sostenute per biglietti aerei, hotel o pacchetti vacanza. <strong>I motivi di rinuncia al viaggio devono essere validi e documentati<\/strong>, cos\u00ec come previsto dalle condizioni di contratto delle varie compagnie assicuratrici. In genere tali polizze escludono espressamente i rimborsi in caso di cancellazione del viaggio per cause legate a conflitti bellici, disordini civili, terrorismo ed eventi simili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pacchetti vacanza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chi ha acquistato un pacchetto turistico gode di maggiori tutele, ma pu\u00f2 vedersi richiedere prima del viaggio&nbsp;<strong>aumenti del prezzo del pacchetto fino a un massimo dell\u20198%<\/strong>, come previsto dal Codice del turismo. In caso di cancellazione del volo, il consumatore ha diritto a usufruire di un altro pacchetto di qualit\u00e0 equivalente o superiore senza supplementi di prezzo, oppure a un altro pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo. Qualora decida di recedere dal contratto, ha diritto al rimborso integrale delle somme gi\u00e0 corrisposte. Se la cancellazione di un volo avviene a vacanza gi\u00e0 iniziata, l\u2019organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualit\u00e0, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinch\u00e9 l\u2019esecuzione del pacchetto possa continuare. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualit\u00e0 inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l\u2019organizzatore concede al viaggiatore un\u2019adeguata riduzione del prezzo. E\u2019 inoltre possibile che, come conseguenza dei rincari del jet-fuel, chi ha acquistato un pacchetto vacanza si veda richiedere&nbsp;<strong>supplementi di prezzo rispetto a quanto gi\u00e0 pagato<\/strong>, circostanza espressamente prevista in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entit\u00e0, \u00e8 possibile solo&nbsp;<strong>se previsto dal contratto e previa comunicazione chiara e precisa<\/strong>&nbsp;almeno venti giorni prima dell\u2019inizio del pacchetto, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalit\u00e0 di calcolo. Se l\u2019aumento di prezzo eccede l\u20198% del prezzo complessivo del pacchetto il viaggiatore pu\u00f2 accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l\u2019organizzatore pu\u00f2 offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualit\u00e0 equivalente o superiore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo sui diritti dei passeggeri aerei, confermando il risarcimento per ritardi oltre tre ore, rimborsi pi\u00f9 rapidi e prezzi pi\u00f9 chiari.<br \/>\nCosa fare, a cosa si ha diritto e come ottenere il rimborso passo dopo passo.<br \/>\nViaggi e vacanze, piccola guida per i turisti in un contesto di crisi<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2842,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[79,86],"class_list":["post-2841","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-approfondimenti","tag-normativa","tag-unione-europea"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2841","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2841"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2841\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2860,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2841\/revisions\/2860"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2842"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2841"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2841"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2841"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}