{"id":2911,"date":"2026-07-28T08:00:00","date_gmt":"2026-07-28T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/?p=2911"},"modified":"2026-07-23T11:37:18","modified_gmt":"2026-07-23T09:37:18","slug":"nuova-modalita-di-esercizio-del-diritto-di-recesso-nei-contratti-conclusi-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/?p=2911","title":{"rendered":"Nuova modalit\u00e0 di esercizio del diritto di recesso nei contratti conclusi online"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/adiconsum.it\/una-nuova-modalita-di-esercizio-del-diritto-di-recesso-nei-contratti-conclusi-online\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/adiconsum.it\/una-nuova-modalita-di-esercizio-del-diritto-di-recesso-nei-contratti-conclusi-online\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Dal 19 giugno \u00e8 in vigore una delle pi\u00f9 importanti novit\u00e0 degli ultimi anni<\/a> in materia di <strong>contratti conclusi online tra consumatori e professionisti<\/strong>. Il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2026\/01\/08\/26G00002\/sg\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2026\/01\/08\/26G00002\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209<\/a> ha infatti introdotto nel Codice del Consumo il nuovo articolo 54-bis, dando attuazione all\u2019articolo 11-bis della direttiva europea sui diritti dei consumatori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nuova disciplina introduce la cosiddetta <strong>\u201cfunzione di recesso\u201d<\/strong>, ossia un sistema che consente al consumatore di esercitare il diritto di recesso direttamente all\u2019interno del sito internet, dell\u2019applicazione o della piattaforma utilizzata per concludere il contratto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019obbligo riguarda sia i professionisti che vendono direttamente attraverso il proprio sito o la propria applicazione, sia le piattaforme di intermediazione online attraverso le quali vengono conclusi contratti tra professionisti e consumatori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La finalit\u00e0 della riforma \u00e8 molto chiara:<strong> consentire al consumatore di recedere dal contratto con la stessa facilit\u00e0 con cui lo ha concluso.<\/strong> Il legislatore europeo ha infatti ritenuto che il diritto di recesso, pur essendo gi\u00e0 previsto dalla normativa vigente, sia spesso poco conosciuto o comunque non sempre agevole da esercitare nella pratica. La nuova funzione \u00e8 quindi pensata sia per semplificare le modalit\u00e0 operative del recesso sia per rendere pi\u00f9 evidente ai consumatori l\u2019esistenza stessa di questo importante diritto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nuova disciplina non introduce un nuovo diritto di recesso e non modifica le regole sostanziali gi\u00e0 previste dal Codice del Consumo. Restano infatti invariati i termini entro i quali il recesso pu\u00f2 essere esercitato, le condizioni richieste dalla legge e gli effetti che derivano dal suo esercizio. Ci\u00f2 che cambia \u00e8 esclusivamente la modalit\u00e0 con cui il consumatore manifesta la propria volont\u00e0 di sciogliersi dal contratto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima dell\u2019introduzione dell\u2019articolo 54-bis, il consumatore che intendeva recedere doveva normalmente inviare una dichiarazione al professionista attraverso strumenti quali e-mail, PEC, raccomandata o altri mezzi idonei a dimostrare l\u2019avvenuta comunicazione. Adesso, invece, per i contratti conclusi tramite interfacce online, il consumatore pu\u00f2 utilizzare una specifica funzione presente sulla stessa piattaforma con cui ha concluso il contratto, senza dover predisporre e trasmettere una comunicazione separata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ambito di applicazione della nuova disciplina \u00e8 molto ampio. Essa riguarda non soltanto i <strong>servizi finanziari<\/strong>, compresi i contratti di credito e i contratti assicurativi, ma in generale tutte le principali tipologie di contratti a distanza disciplinate dal Codice del Consumo. Rientrano quindi nella nuova normativa, tra gli altri, i contratti di <strong>vendita di beni<\/strong>, i contratti per la <strong>prestazione di servizi<\/strong>, compresi i servizi di comunicazione elettronica, i contratti di <strong>fornitura di contenuti e servizi digitali <\/strong>e quelli relativi alla <strong>somministrazione di gas, acqua, energia elettrica e teleriscaldamento<\/strong>. Restano esclusivamente esclusi i casi espressamente indicati dall\u2019articolo 47 del Codice del Consumo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La legge stabilisce inoltre precisi requisiti che la funzione di recesso deve rispettare. Essa deve essere <strong>chiaramente individuabile dal consumatore<\/strong>, riportare una dicitura inequivocabile come <strong>\u201cRecedere dal contratto qui\u201d<\/strong> o altra espressione equivalente, essere facilmente visibile e facilmente accessibile e rimanere disponibile senza interruzioni per tutto il periodo durante il quale il diritto di recesso pu\u00f2 essere esercitato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019esercizio del recesso tramite la nuova funzione avviene attraverso una procedura semplice articolata in tre passaggi: l\u2019attivazione del pulsante di recesso, la compilazione del modulo elettronico predisposto dal professionista e l\u2019invio della dichiarazione mediante la funzione di conferma. Una volta ricevuta la comunicazione, il professionista deve trasmettere al consumatore una ricevuta contenente il testo della dichiarazione e l\u2019indicazione della data e dell\u2019ora di trasmissione. Tale ricevuta pu\u00f2 costituire una prova particolarmente importante dell\u2019avvenuto esercizio del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 importante ricordare che, ai fini del rispetto dei termini previsti dalla legge, <strong>rileva il momento in cui il consumatore invia la dichiarazione attraverso la funzione di conferma presente sulla piattaforma<\/strong>. \u00c8 quindi tale momento che consente di verificare se il diritto di recesso sia stato esercitato tempestivamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Accanto all\u2019obbligo di predisporre la funzione di recesso, il professionista \u00e8 tenuto a fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili sulla sua esistenza e sulla sua collocazione all\u2019interno del sito o dell\u2019applicazione. Tali informazioni devono essere messe a disposizione prima della conclusione del contratto, sia nei contratti aventi ad oggetto beni e servizi non finanziari sia nei contratti relativi a servizi finanziari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In caso di contestazione, il consumatore pu\u00f2 limitarsi a segnalare l\u2019assenza delle informazioni obbligatorie o della funzione di recesso. E&#8217; il professionista a dover dimostrare di avere correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla legge, poich\u00e9 il Codice del Consumo pone espressamente a suo carico l\u2019onere della prova.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da giugno \u00e8 in vigore la \u201cfunzione di recesso\u201d, che consente di esercitare il diritto di recesso direttamente all\u2019interno del sito internet, dell\u2019applicazione o della piattaforma utilizzata per concludere il contratto.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2731,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[62,106,94,282,79,72,86],"class_list":["post-2911","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informazioni-utili","tag-associazioni-dei-consumatori","tag-codice-del-consumo","tag-diritti-dei-consumatori","tag-diritto-di-recesso","tag-normativa","tag-servizi-online","tag-unione-europea"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2911","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2911"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2911\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2912,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2911\/revisions\/2912"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2731"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2911"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2911"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infoconsumotoscana.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2911"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}