Da aprile i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale sono esclusi dal calcolo dell’ISEE, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Lo prevede l’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13

Il nuovo modello della Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) sarà disponibile da aprile.

Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo la recente normativa.

Le principali novità sulle modalità di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in vigore dal 5 marzo.

1. Esclusione di titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti dallo Stato

Fino ad un massimo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale non saranno più inclusi nel calcolo del patrimonio mobiliare;

2. Modifiche per nuclei con persone disabili

Vengono esclusi dal calcolo ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità, se non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Le famiglie con componenti disabili beneficeranno di una maggiorazione del parametro della scala di equivalenza pari a 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave, non autosufficienza;

3. Nuove regole per il calcolo dell’ISEE corrente

Sono introdotte nuove modalità di calcolo dell’ISEE corrente in caso di variazioni significative della situazione lavorativa o patrimoniale del nucleo familiare;

4. Detrazione del canone di locazione

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; questa detrazione è alternativa a quella prevista per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;

5. Validità dell’attestazione ISEE

Si stabilisce che l’attestazione ISEE avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre;

6. DSU precompilata

La presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica dovrà avvenire prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentazione ordinaria.