Dal 19 giugno entreranno in vigore nuove norme contro il telemarketing aggressivo. Il decreto bollette vieterà infatti, da quella data, le attività di telemarketing finalizzate alla promozione e conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, fatta eccezione per i casi in cui vi sia un consenso esplicito del consumatore o una richiesta diretta da parte da parte di quest’ultimo.

Il comma 8 bis del decreto bollette

Il decreto bollette, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026, introduce infatti il comma 8 bis. Questo prevede che “al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas”. Il nuovo testo prevede inoltre che il professionista “può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto”. I contratti stipulati con la violazione delle nuove norme sono nulli.

Consumatori: ci sono criticità

A fronte delle novità che arriveranno nel telemarketing, dalle associazioni dei consumatori arrivano valutazioni che evidenziano gli aspetti positivi della norma ma anche alcune criticità, legate al fatto che le nuove regole si applicheranno al settore dell’energia ma non, ad esempio, alle telecomunicazioni. E alle distorsioni che si possono creare a fronte di aziende ormai diventate multiutility.

Telemarketing: una misura utile, ma ancora insufficiente (Adiconsum)

Pur essendo un passo avanti, il provvedimento non risolve il problema del telemarketing selvaggio perché:

  • Si applica solo al settore energetico, mentre il fenomeno colpisce tutti i settori (telefonia, assicurazioni, ecc.)
  • Crea distorsione della concorrenza: le società energetiche (sempre più multiutility) potranno continuare a chiamare i consumatori per proporre servizi di telecomunicazioni, mentre le aziende TLC non potranno farlo per i servizi energetici
  • Problemi sul consenso: non è chiaro se valgono i consensi dati in passato (spesso richiesti al momento della stipula di un contratto). Questo rischia di permettere a molti vecchi fornitori di continuare a chiamare.

Adiconsum sottolinea che serve un intervento più ampio e strutturale: inserire queste regole nel Codice del Consumo, rendendole valide per tutti i settori merceologici e servizi. Adiconsum rinnova inoltre la richiesta di aprire un tavolo urgente con le Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla legge per estendere e rafforzare le tutele.

Consigli pratici per i consumatori: Fino al 19 giugno continuate a prestare massima attenzione alle chiamate commerciali. Dopo quella data, ricordate che nessun call center potrà più farvi firmare contratti energetici per telefono, a meno che non siate voi a contattarli.

Telemarketing: ampliare la normativa a tutti i settori (Federconsumatori)

La rilevante criticità che tale norma presenta è l’ambito di applicazione: si limita, infatti, a proibire pratiche scorrette di telemarketing nel comparto energetico, mentre non viene estesa ad altri settori. Questa restrizione crea disparità tra i consumatori che sottoscrivono contratti nel settore energetico piuttosto che in altri, dove, di fatto, si trovano meno tutelati. Inoltre, tale norma rischia anche di generare squilibri competitivi in un contesto di mercato caratterizzato dalla presenza di operatori multiservizi. Infatti, tale restrizione si applica agli operatori delle TLC operanti anche in campo energetico, impedendo loro di promuovere offerte di energia attraverso il canale telefonico, ma non sembra essere prevista una limitazione equivalente per le società energetiche che operano nel settore delle telecomunicazioni, o in altri. Per questo motivo Federconsumatori chiede l’estensione della nuova regolamentazione del telemarketing a tutti i settori in cui vengono somministrati contratti con tale modalità.