Dal prossimo anno i consumatori avranno più garanzie sui contratti di energia elettrica e gas, sulle modifiche contrattuali e sulle attività di telemarketing e teleselling. Dal 1° gennaio 2025 entreranno infatti in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore.

È quanto annunciato dall’Autorità per energia, reti e ambiente (Arera) che nei giorni scorsi ha presentato alle associazioni dei consumatori la delibera con le novità (395/2024/R/com di Arera) nell’ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo. La delibera implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza la disciplina in materia di offerte PLACET e di servizio di tutela della vulnerabilità.

Tra le novità più rilevanti recepite c’è l’obbligo in capo al venditore nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione.

Il supporto durevole è quello che permette al cliente di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalità della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse. Esempi sono la comunicazione cartacea (tramite posta) e la comunicazione elettronica, come file inviato tramite e-mail o testo sul sito internet o sull’app del venditore (in questo caso, il venditore deve aver informato il cliente della presenza di tali comunicazioni, ad esempio via SMS o tramite notifica).

Per i contratti via telefono, inoltre, sarà necessario che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile. Nel caso dei contratti stipulati “porta a porta” il diritto di ripensamento viene esteso da 14 a 30 giorni.

Energia: dal 1° gennaio in vigore novità su modifiche unilaterali dei contratti e teleselling (Codacons)