Parte il 15 gennaio l’Arbitro assicurativo, l’organismo istituito per risolvere le controversie di natura assicurativa fra clienti e compagnie in modo veloce e a basso costo.
Si tratta di un organismo indipendente e imparziale cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi. Un nuovo strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. Vediamo nel dettaglio.
L’Arbitro Assicurativo (AAS)
L’Arbitro Assicurativo è operativo dal 15 gennaio 2026 presso l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) per risolvere le controversie tra consumatori (e terzi danneggiati con azione diretta) e imprese/intermediari assicurativi italiani.
A differenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito nel 2009 e dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito nel 2016, l’Arbitro Assicurativo arriva con notevole ritardo in un ambito, come quello assicurativo, in cui numerosi sono i contenziosi che interessano i consumatori, andando a completare quel tassello ancora mancante nella tutela a 360 gradi dei consumatori.
Finora, infatti, i consumatori ricevevano un’adeguata tutela soltanto in caso di contenziosi Rc auto, grazie alla conciliazione paritetica, uno strumento di risoluzione stragiudiziale rapido ed economico, ottenuta a seguito di Accordi/Protocolli d’intesa stipulati tra Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla legge e singola Azienda o Associazioni/Federazioni, e disciplinata da un apposito Regolamento di Conciliazione contenente le modalità pratiche di svolgimento della procedura in tutte le sue fasi.
L’istituzione dell’Arbitro Assicurativo estende quindi la tutela degli assicurati anche agli altri tipi di polizze assicurative.
Cos’è l’AAS
L’Arbitro Assicurativo è uno strumento di tutela semplice, rapido ed economico: il ricorso può essere presentato senza l’assistenza di un avvocato, è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) e costa 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.
Il ricorso è deciso da un Collegio composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia. La Segreteria Tecnica dell’AAS, istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni.
Si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della compagnia e/o dell’intermediario costituisce un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’Arbitro.
La decisione dell’AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell’inadempimento è pubblicata su questo sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).
Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Principali caratteristiche dell’Arbitro Assicurativo (Adiconsum)
- Ambiti di intervento: controversie su contratti assicurativi vita e danni, incluse violazioni di adeguatezza, ritardi nelle prestazioni, mancata consegna documenti, sconti RC auto obbligatori, abbinamenti irregolari di coperture non assicurative e chiarezza della documentazione.
- Limiti risarcitori: fino a 300.000 € per polizze vita ramo I con solo caso decesso; 150.000 € per altri rami vita; 25.000 € generali; 2.500 € per RC con azione diretta del terzo danneggiato
- Procedura: ricorso telematico obbligatorio dopo reclamo non soddisfacente all’impresa (entro 12 mesi); costo 20 € per il ricorrente (rimborsabile in caso di accoglimento); contributo fisso per impresa (200 €) o intermediario (100 €)
- Decisione: basata solo su documenti, entro 90 giorni (prorogabili una volta); non vincolante per il consumatore, ma vincolante per impresa/intermediario (con sanzioni in caso di inottemperanza, come pubblicazione della decisione)
- Composizione: collegi di 5 membri (presidente e 2 nominati IVASS, 1 dalle imprese, 1 dagli intermediari o consumatori a seconda del caso).
- Esclusioni: intermediari in libera prestazione di servizi (per loro si usa la rete europea FIN-NET) e alcune controversie specifiche (es. sinistri Fondo vittime strada/caccia o CONSAP)
