L’obbligo di targa per i monopattini elettrici scatta dal 16 maggio ma molti riusciranno a ottenerla solo dopo quella data, perché in alcune zone d’Italia gli uffici della Motorizzazione non riusciranno a fissare in tempo gli appuntamenti per la consegna. Allo stesso tempo, dal 16 maggio scatterà anche l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Così il Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato online le risposte alle domande frequenti (FAQ) con una serie di chiarimenti sull’assicurazione RC Auto per i monopattini in relazione ad aspetti quali gli intestatari, le coperture, i massimali minimi obbligatori e il diritto di rivalsa.

1. Chi può intestarsi la polizza
Potranno richiedere il contrassegno (e quindi la polizza collegata) tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni; nel caso degli under 18, la domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. In caso di sinistro sono coperti solo i danni causati dal proprietario o da chiunque sia alla guida del monopattino?
Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, ad esempio genitori e figli maggiorenni, conviene valutare se la polizza RC Auto contiene la clausola che copre tutti i conducenti o solo l’intestatario; nel secondo caso, un incidente causato da un familiare, non indicato in polizza, potrebbe non essere coperto. La risposta dipende quindi dalle condizioni contrattuali di ciascuna polizza secondo la prassi contrattuale attualmente in uso. Vanno quindi attentamente visionate le condizioni di polizza prima della sottoscrizione della stessa.

3. Massimali minimi obbligatori
Una polizza garantisce il massimale minimo previsto dalla legge: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose. Questi valori corrispondono agli stessi minimi del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) già previsti per autoveicoli, moto e ciclomotori.

4. La rivalsa: c’è e verso chi
Un aspetto delicato riguarda i casi in cui l’assicurazione, pur esistente, prevede il diritto di rivalsa: questo può accadere quando il conducente viola gravemente le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada, come nel caso di guida in stato di ebbrezza o di uso del veicolo in modo non consentito. Per i monopattini è prudente verificare se la polizza prevede clausole di rivalsa anche in caso di guida senza casco (obbligatorio) o di trasporto non consentito di un passeggero. La rivalsa si esercita verso il proprietario, o verso il conducente effettivo se diverso, in difetto di diverse previsioni contrattuali. La polizza può prevedere una clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, che può essere richiesta all’atto della sottoscrizione della polizza.

5. Il nodo della polizza RC Famiglia: è davvero sufficiente?
Un errore frequente è ritenere sufficiente per il monopattino una generica polizza RC capofamiglia o una polizza di RC per la vita privata: molte di queste coperture escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione RC Auto. Inoltre, la polizza RC Auto, obbligatoria per legge per il monopattino, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino stesso per avere validità legale, il che, di fatto, esclude le generiche polizze famiglia, che non sono configurate per gestire tale contrassegno identificativo in collegamento con la piattaforma monopattini del Ministero dei Trasporti – MIT.

6. Il collegamento con la piattaforma ANIA
La piattaforma monopattini del MIT è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative RC Auto dell’ANIA: il contrassegno identificativo di ogni monopattino viene associato automaticamente dal sistema ai dati della relativa copertura assicurativa, consentendo alle forze dell’ordine verifiche incrociate in tempo reale. Questo significa che la polizza RC Auto del monopattino emessa da ciascuna compagnia di assicurazione deve essere “registrata” nella piattaforma ANIA, non semplicemente esistere su carta.