Facciamo il punto sugli ultimi provvedimenti del Garante Privacy in materia di telemarketing.

Nell’ultima newsletter l’Autorità ha precisato che un link per disiscriversi nelle email promozionali inviate senza consenso non rende lecito l’invio. Il Garante ha comminato una sanzione di 10mila euro ad una società che aveva utilizzato questa modalità per le proprie campagne promozionali indirizzate a numerosi destinatari. L’intervento dell’Autorità ha seguito il reclamo di un utente che lamentava la ricezione di e-mail promozionali indesiderate, anche dopo essersi opposto a tali invii e non aver avuto alcun riscontro da parte della società. La società si è difesa dichiarando di aver estratto i nominativi da diversi elenchi pubblici e che l’invio delle e-mail era diretto, oltre che al reclamante, anche ad altri professionisti. I dati, poi, sarebbero stati trattati sulla base di un legittimo interesse.

Il Garante ha ricordato che l’invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso del contraente o utente, essendo ammessa come unica deroga il rilascio dell’indirizzo e-mail da parte dell’interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi. Deroga non applicabile nel caso in esame, dato che le persone raggiunte dall’attività di marketing non avevano rilasciato il proprio indirizzo nell’ambito di un rapporto contrattuale pregresso non avendo alcuna conoscenza né del titolare né del trattamento.

Il Garante ha anche vietato al titolare del sito web “www.trovanumeri.com” la costituzione e diffusione on line di un elenco telefonico formato “rastrellando” i dati tramite web scraping (ricerca automatizzata nel web) e gli ha ingiunto il pagamento di una sanzione di 60 mila euro. L’attuale quadro normativo non consente infatti la creazione di elenchi telefonici generici che non siano estratti dal DBU, il data base unico che contiene i numeri telefonici e i dati identificativi dei clienti di tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile.

Infine, l’Autorità ha sanzionato per 240mila euro il Gruppo Benetton per aver trattato illecitamente i dati personali di un numero rilevante di clienti ed ex clienti. Assenza di adeguate misure di sicurezza e conservazione senza limiti temporali di dati personali ai fini di marketing e di profilazione, le violazioni più gravi. I dati dei clienti venivano raccolti attraverso l’iscrizione al servizio e-commerce, al programma fedeltà e alla newsletter promozionale.