Con l’evoluzione tecnologica e una vita online sempre più sviluppata, i confini di ciò che possiamo definire eredità si sfumano, arrivando a comprendere altro in aggiunta ai più canonici immobili, conti bancari, manoscritti o ai beni preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza. Ormai infatti esiste una vera e propria eredità digitale composta da dati, account e contenuti social, blog e tanto altro. Di tutto ciò è necessario preoccuparsi per tempo come si farebbe con qualunque altro tipo di bene. Per sensibilizzare e informare i cittadini sul tema, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un decalogo aggiornato che tiene conto delle più recenti novità normative.

Il quadro giuridico in materia di eredità digitale continua ad essere incerto e in costante evoluzione: attualmente, in Italia così come in Europa, non esiste una legislazione specifica. È importante, quindi, pianificare il passaggio dell’eredità digitale, anche perché molto spesso le società che danno accesso a servizi, spazi e piattaforme sulla rete internet hanno la propria sede al di fuori del territorio dello Stato e dell’Europa. Ciò significa che, in assenza di disposizioni relative all’eredità digitale, si rischia di incorrere in costose e imprevedibili controversie internazionali.

Ma in sostanza da cosa è composta l’eredità digitale? Quest’ultima è un insieme di risorse offline e online. Della prima categoria fanno parte i file, i software e i documenti informatici creati o acquistati dalla persona defunta, ma anche nomi a dominio associati a siti internet. Quando si parla di risorse online invece ci si riferisce a tutte quelle risorse che si vengono a creare attraverso i vari tipi di account, siano essi di posta elettronica, di social network, account di natura finanziaria, di e-commerce o di pagamento elettronico. Anche le criptovalute fanno parte dell’eredità digitale, data la loro natura di beni digitali.

Dalla successione restano esclusi i beni piratati, i contenuti concessi in licenza per cui si paga un canone, gli account di firma elettronica e quelli di identità digitale. Neanche le password fanno parte dell’eredità digitale e affidarle a qualcuno non significa attribuire automaticamente le risorse cui esse danno accesso. Si può comunque investire una persona di fiducia del cosiddetto mandato post mortem, affidando le credenziali d’accesso con istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso, come ad esempio distruggere i dati in tutto o in parte, o consegnarli a soggetti opportunamente indicati. Il mandato post mortem è ammesso dal nostro diritto per dati e risorse digitali con valore affettivo, familiare e morale.

Si può disporre dei propri diritti e interessi digitali tramite testamento, il quale resta sempre lo strumento più idoneo per risorse con valore economico e non solo. In caso di dubbio, è bene affidarsi al notaio di fiducia con il quale si riuscirà sicuramente a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, reali e digitali.

Ecco il decalogo in pillole:

1. Non esiste una legislazione specifica, quindi è importante pianificare il passaggio dell’eredità digitale.

2. Le password non fanno parte dell’eredità digitale, ma sono chiavi di accesso che vanno custodite ed aggiornate.

3. Le password e le indicazioni su cosa fare in caso di decesso si possono affidare a una persona di fiducia attraverso il mandato post mortem o tramite testamento.

4. Affidare la password a qualcuno non vuol dire attribuire la risorsa cui essa dà accesso.

5. Sono esclusi dalla successione i beni piratati, quelli concessi in licenza, gli account di firma elettronica e quelli dell’identità digitale.

6. Le criptovalute sono beni digitali con valore economico.

7. Un conto online è l’estensione virtuale di un conto reale, e gli eredi possono quindi reclamare quanto spetta loro attraverso i canali tradizionali.

8. Spesso le società che danno accesso ai servizi online risiedono all’estero, quindi si rischiano controversie internazionali se non si esprimono disposizioni sull’eredità digitale.

9. Alcuni servizi permettono di indicare un “contatto erede”, altri invece in caso di morte prevedono l’eliminazione di tutti i dati.

10. In caso di dubbio, affidatevi al vostro notaio di fiducia.

Scarica qui il decalogo completo

Consulta lo Studio n. 1_2023 DI “Eredità digitale: inquadramento generale”