Il nostro approfondimento di oggi è dedicato al Registro pubblico delle opposizioni, il servizio pubblico gratuito per chi intende opporsi all’utilizzo del proprio numero telefonico, fisso o cellulare, e dell’indirizzo postale presente negli elenchi pubblici per finalità pubblicitarie e ricerche di mercato.
Con riferimento alla notizia che abbiamo pubblicato a febbraio in cui denunciamo delle truffe poste in essere da malfattori che si spacciano per dipendenti della Regione Toscana, alcuni cittadini lamentano il fatto di continuare a ricevere telefonate di telemarketing nonostante l’iscrizione del proprio numero di cellulare al Registro delle opposizioni. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Registro pubblico delle opposizioni – Come funziona
Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO), originariamente riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari. Ora è possibile iscrivere al servizio tutti i numeri per cui non si intende ricevere proposte di telemarketing. Precisamente, l’intestatario può iscrivere tutti i propri numeri di telefono fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati.
L’iscrizione al RPO impedisce da parte degli operatori il trattamento dei dati personali degli utenti per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.
L’iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali, come ad esempio in occasione di: campagne promozionali, attivazione di tessere per la raccolta punti (fidelity card), adesione a scontistica e ad altri strumenti di fidelizzazione della clientela, ecc..
La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate (dette “robocall”).
Come ricorda il Garante Privacy nella scheda dedicata, ai sensi della legge dopo l’iscrizione al RPO è possibile ricevere solo chiamate autorizzate nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico) e quelle per cui l’interessato abbia rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione al RPO.
Cosa fare se, nonostante l’iscrizione nel Registro, si ricevono ancora comunicazioni promozionali?
È possibile rivolgersi direttamente al titolare del trattamento (riconducibile, nella maggior parte dei casi, all’operatore economico nel cui interesse è stato effettuato il contatto promozionale) ovvero, ove noto, al responsabile del trattamento il call center/il partner commerciale/l’agente/il fornitore di servizi, ecc.), ai recapiti generalmente indicati nei relativi siti internet, al fine di verificare se sia stato acquisito un eventuale consenso al marketing e di opporsi all’ulteriore ricezione di telefonate indesiderate per finalità promozionali.
Cosa si può fare se, nonostante la richiesta di opposizione al trattamento per finalità di marketing, continuano le chiamate promozionali?
Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso disponibile un apposito modulo elettronico per la segnalazione di chiamate di telemarketing indesiderate.
Tramite il servizio è possibile segnalare al Garante Privacy le chiamate illecite ricevute a seguito dell’iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni esteso ai cellulari, sia da operatori dei call center sia tramite messaggi pre-registrati, anche se il numero di provenienza della chiamata non fosse disponibile.
Durante la compilazione dei dati è consigliabile circostanziare quanto più possibile la chiamata illecita inserendo alcune informazioni, tra cui:
- numero a cui è pervenuta la chiamata
- numero da cui è stata ricevuta la chiamata, se disponibile
- data e orario della chiamata
- società per cui viene dichiarato di svolgere la chiamata
- servizio o prodotto offerto
- descrizione della promozione
Il servizio consente anche la segnalazione di cosiddette telefonate “mute”.
Maggiori informazioni sono disponibili nell’apposita pagina del servizio del Garante Privacy.